LEGGE 7 marzo 1996, n. 108.
Disposizioni in materia di usura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
PROMULGA
la Seguente legge:
Articolo 1
l. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:
"ART. 644 -
(Usura) - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o
promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è
punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a
lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di
concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di
denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la
mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari.
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a
tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete
modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari,
risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di
altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di
difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si
tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e
tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono
aumentate da un terzo alla metà:
se il
colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di
intermediazione finanziaria mobiliare;
se il
colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o
aziendali o proprietà immobiliari;
se il
reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
se il
reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale
o artigianale;
se il
reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura
di prevenzione della. sorveglianza speciale durante il periodo previsto di
applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al
presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono
prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui
il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al
valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i
diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei
danni".
2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato.
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Articolo 2
1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,
escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli
106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi
derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni
del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono
pubblicati senza ritardo nella Gazzetta
Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie
omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata,
dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto dei Ministro
del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e
pubblicata senza ritardo nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al
comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti
ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze
aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la
classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi
1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644
del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è
stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di
operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
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Articolo 3
La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo
2 verrà pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà
pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo
Articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui ai comma 1 dell'articolo 2 è punito
a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei
casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere.
sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di
difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di
denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle
concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal
sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla
prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori
del caso di concorso nel delitto previsto dall'articolo 644, primo comma, del
codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà
economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o
promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo
alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di
mediazione.
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Articolo 4
1. Il secondo comma dell'articolo 1815 dei codice civile
è sostituito dal seguente:
"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è
nulla e non sono dovuti interessi".
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Articolo 5
1. Nell'articolo 132, comma 1, dei decreto legislativo
1° settembre 1991, n. 385, le parole: "quattro anni" sono sostituite
dalle seguenti: "cinque anni".
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Articolo 6
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute
nell'articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356. introdotto dall'articolo 2 dei decreto-legge 20 giugno
1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994. n. 501.
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Articolo 7
1. Nell'articolo 32-quater del codice penale, dopo la
parola: "640-bis," è
inserita la seguente: "644,".
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Articolo 8
1. Nella lettera f) dei comma 1 dell'articolo 266 del
codice di procedura penale, dopo le parole: "reati di ingiuria,
minaccia," sono inserite le seguenti: "usura, abusiva attività
finanziaria,".
2. Nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, le parole: "dei delitti di cui agli articoli 629, 648-bis e
648-ter dei codice penale, " sono sostituite dalle seguenti: "dei
delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,".
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Articolo 9
1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo
1990, n. 55 e successive modificazioni, le parole: "ovvero ai soggetti
indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i
proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter
dei codice penale, ovvero quella di contrabbando sono sostituiti dalle
seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività
delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste
dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero
quella di contrabbando".
2. All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n.
575, introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: " ovvero di persone
sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli
416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono. sostituite
dalle seguenti: "ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per
taluno dei delitti indicati nel comma 2, ";
b) nel comma
2, le parole: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale, " sono sostituite dalle
seguenti: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter dei codice
penale, ".
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Articolo 10
1. Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della
presente legge possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le
fondazioni di cui all'articolo 15.
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Articolo 11
1. Prima dell'articolo 645 dei codice penale è inserito
il seguente:
" ART. 644-ter. - (Prescrizione del reato di usura).
- "La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima
riscossione sia degli interessi che del capitale ".
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Articolo 12
1. Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
nell'articolo
1, comma 4, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1° gennaio
1990";
nell'articolo
3, comma 3, dopo le parole: "dalla data dell'evento lesivo" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero dalla data in cui l'interessato ha
conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi dai quali appare
che l'evento lesivo consegue a un fatto delittuoso commesso per taluna delle
finalità indicate nell'articolo 1";
nell'articolo
4:
al
comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'ammontare del danno
patrimoniale, dettagliatamente documentato" sono aggiunte le seguenti:
", salvo quanto previsto dal comma 2bis";
dopo
il comma 2, é inserito il seguente:
"2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale è determinato comprendendo la
perdita subita e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non può essere provato
nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze del
caso tenendo conto anche della riduzione di valore dell'avviamento
commerciale";
al
comma 4, secondo periodo, le parole: "comprovante l'impiego delle somme
già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati" sono
sostituite dalle seguenti: "comprovante che le somme già corrisposte non
sono state impiegate per fìnalità estranee all'esercizio dell'attività in
relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede nei limiti della dotazione finanziaria dei Fondo di
solidarietà per le vittime dell'estorsione di cui all'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 419 dei 1991, e successive modificazioni.
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Articolo 13
1. Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modifìcazionì, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni, il cui termine di presentazione sia
spirato alla data di entrata in vigore della presente 1egge, possono essere
presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data.
2. Per le domande relative a fatti verifìcatisi tra il
1° gennaio 1990 e il 2 novembre 1991, il termine fìssato dal medesimo articolo
3 del citato decreto-legge n. 419 del 1991 decorre dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Anche d'ufficio, il comitato previsto dall'articolo 5
comma 2, del citato decreto-legge n.419 dei 1991 procede al nuovo esame delle
domande per le quali è stato proposto o deciso il rigetto perché presentate
oltre i termini fissati a pena di decadenza.
4. Su domanda che il soggetto legittimato deve
presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il comitato di cui al comma 3 procede all'esame
delle domande sulle quali ha già formulato proposta al Presidente del Consiglio
dei ministri senza tener conto del lucro cessante nelle valutazioni
sull'ammontare del danno patrimoniale.
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Articolo 14
1. E' istituito presso l'ufficio del Commissario
straordinario del Governo per il coordinamento iniziative anti-racket il
"Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura".
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza
interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che
esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere
vittime dei delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento
penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente
a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato.
3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto
che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia prima di
tale momento, può essere concessa previo parere favorevole del pubblico
ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo
erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza
specificamente documentate; l'anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi
dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il
delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale
di cui al comma 2 è ancora in corso.
4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito
dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri
vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un
importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue
modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono
derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per
perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere
presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona
offesa ha notizia dell'invio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve
essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste
che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura
nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di
anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o
di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del
reato.
6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket
sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172. Il Commissario straordinario può procedere
alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato.
Può altresì valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono
essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di
prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto
reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fìno
all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata
altresì al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
c) e d), del citato decreto-legge n.
419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla
concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui
sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo,
hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false
o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione dei mutuo è
sospesa fino all'esito di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di
erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero, delle somme già
erogate nei casi seguenti:
se il
procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la
provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di
archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento
o di assoluzione;
se le
somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in
conformità al piano di cui al comma 5;
se
sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei
commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai fatti verificatisi a partire dal l° gennaio 1996. Le erogazioni di
cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità dei
Fondo.
11. Il Fondo è alimentato:
da uno
stanziamento a carico dei bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per
l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997, al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fìni
del bilancio triennale 1996-1998. al capitolo 6856 dello stato di previsone dei
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio;
dai
beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo 644, sesto
comma, del codice penale;
da
donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il principio di unità di
bilancio di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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Articolo 15
1. E' istituito presso il Ministero dei tesoro il
"Fondo per la prevenzione dei fenomeno dell'usura" di entità pari a
lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997
e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per
l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai
consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati
"Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali
e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle
fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione dei fenomeno
dell'usura, di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
che essi
costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari,
destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito
che concedono finanziamento a medio termine e all'incremento di linee di
credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato
rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata
una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per
cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità
del Confidi al rilascio della garanzia;
che i
contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i
requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i
requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi
medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la
prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal
Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche
attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro
dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i
requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità
degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari
finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamento a soggetti che,
pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
incontrano difficoltà di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla
legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione dei fenomeno
dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e
l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione
costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei Dipartimento per gli affari sociali presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all'adozione del relativo
regolamento di gestione. La partecipazione alla commissione è a titolo
gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati
nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione dei comma 1 si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
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Articolo16
1. L'attività di mediazione o di consulenza nella
concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è
riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero
dei tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, sentiti la Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei cambi, è specifìcato il contenuto dell'attività di
mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la
cancellazione dall'albo, nonchè le forme di pubblicità dell'albo medesimo. La
cancellazione può essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al
comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione
nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione
creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dei decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
e successive modificazioni.
5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è
compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali.
6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al
comma 1 è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima. degli estremi
della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia
senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano
alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori fìnanziari iscritti
all'albo previsto dall'articolo 5 comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e
alle imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi,
nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di
mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o
finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o
finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da
quattro a venti milioni di lire.
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Articolo
17
1. Il debitore protestato che abbia adempiuto
all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito
ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato
protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con decreto del
presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti
giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può
proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello
che decide in camera di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel
Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da
chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il
provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si
considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
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Articolo
18
1. Su istanza dei debitore che sia parte offesa del
delitto di usura il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile,
disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del
protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di
credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per
interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto
di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione
dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 marzo 1996
SCALFARO
DINI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
CAIANIELLO,
Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO