CHIARIMENTI IN MATERIA DI MEDIATORI CREDITIZI
Normativa di riferimento
Qualificazione dell'attività
E' mediatore creditizio "colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" (art. 2, comma 1, del D.P.R. 28 luglio 2000, n.287).
I mediatori svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito (art. 2, comma 2, del D.P.R. 28 luglio 2000, n.287).
Soggetti che possono iscriversi all'Albo (aggiornato il 20-06-2001)
Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 287/2000 possono iscriversi nell'albo:
in possesso dei requisiti dallo stesso previsti.
Le società possono svolgere l'attività di mediazione creditizia per il tramite di persone fisiche iscritte all'albo (art. 3, comma 2). Nella domanda d'iscrizione dovranno essere riportati gli estremi identificativi di tali soggetti ovvero qualora si tratti di persone già iscritte il relativo numero di iscrizione (provv. UIC 4 agosto 2000, parte II).
L'oggetto sociale delle società deve comprendere la mediazione creditizia (art. 4, comma 2, lett. a); non è richiesta l'esclusività dell'oggetto sociale.
L'esercizio della mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività; eventuali ipotesi di incompatibilità dovranno quindi essere ricercate nelle normative di settore disciplinanti le altre attività esercitate dal mediatore.
Normativa transitoria (aggiornato il 20-06-2001)
Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, gli agenti di affari in mediazione iscritti nei ruoli di cui alla Legge 3 febbraio 1989, n. 39, operanti nei rami mutui e finanziamenti o altri equivalenti che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione creditizia sono iscritti nell'albo, qualora in possesso dei requisiti di onorabilità, su domanda da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e quindi non oltre il 30 gennaio 2001.
Soltanto in questa ipotesi, e nel periodo transitorio suddetto, l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione rappresenta un requisito sostitutivo del possesso del diploma di scuola media superiore.
Esclusioni
Le norme disciplinanti la mediazione creditizia non si applicano:
Per quest'ultimo punto, presupposti fondamentali per l'applicazione della suddetta disposizione sono la strumentalità dell'attività e la sussistenza di apposite convenzioni.
Qualificazione dell'attività di consulente finanziario
Tenendo conto delle specificità proprie dell'attività di consulente finanziario, si ritiene che possano verificarsi le seguenti ipotesi:
In tale ipotesi si riscontrano gli estremi per l'iscrizione nell'Albo dei mediatori creditizi.
In questa circostanza non sembra, inoltre, applicabile il disposto dell'art. 2, comma 3 del citato decreto; la mediazione svolta dal consulente non può essere considerata strumentale all'attività di consulenza.
Consorzi di garanzia collettiva fidi
Ai sensi dell'art. 155, comma 4, del Decreto legislativo n. 385/93, come modificato dal D.lgs. n. 342/99, i Consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, sono iscritti in una apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del T.U.B.. Gli stessi possono svolgere esclusivamente le attività previste dall'art. 29 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317.
Nel presupposto che l'attività di mediazione creditizia abbia carattere strumentale all'attività principale svolta dai Confidi, sembra applicabile l'esenzione dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287.
Soggetti iscritti nell'Elenco generale ex art. 113 T.U. B.
L'iscrizione nell'Elenco ex art. 113 T.U.B. non esonera i soggetti interessati a svolgere attività di mediazione creditizia dall'obbligo di iscrizione nel relativo albo sempre tenuto dall'UIC, laddove tali soggetti intendano esercitare questa attività in via professionale e nei confronti del pubblico. Si ritiene, infatti, che la previsione di cui all'art. 16, comma 8, della Legge n. 108/96, nella parte in cui dispone la non applicabilità delle norme del predetto articolo agli intermediari finanziari si riferisca in senso stretto ai soli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 T.U.B..
L'obbligo di iscrizione non sussiste invece nel caso in cui il soggetto iscritto nell'apposita sezione dell'elenco ex art. 113 T.U. B. svolga attività nell'ambito del gruppo di appartenenza -e, quindi, non nei confronti del pubblico- sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287.
Società semplici
Le società semplici non possono essere iscritte all'Albo; il loro oggetto sociale non può, infatti, prevedere l'esercizio di attività commerciali (art. 2249 c.c.) qual è la mediazione creditizia.
Associazioni di categoria
Le associazioni di categoria non possono svolgere in modo professionale la mediazione creditizia; il legislatore non prevede, infatti, per le stesse l'iscrizione nell'Albo dei mediatori creditizi (si veda la parte relativa ai Soggetti che possono iscriversi all'Albo).
Alle stesse è comunque consentita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta (es. prestazioni di natura fiscale, previdenziale, amministrativa, e di altri servizi) e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche ed intermediari finanziari.
Modalità di iscrizione
Modulistica
Le istruzioni e la modulistica per l'iscrizione nell'Albo sono contenute nel Provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi del 4 agosto 2000, al quale si rinvia. Per agevolare la procedura di iscrizione, l'Ufficio ha realizzato un prodotto software di "data entry" per la compilazione delle domande di iscrizione e le successive comunicazioni (Circolare UIC del 27 novembre 2000 indicante le modalità di utilizzo del software).
Altri obblighi per i mediatori creditizi (aggiornato il 20-06-2001)
Con il D.Lgs. n. 374/99 (G.U. del 27.10.1999, n. 253) che estende ad altri soggetti gli adempimenti in materia di riciclaggio, sono posti in capo ai mediatori creditizi gli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni superiori a 20 milioni di lire e di segnalazione delle operazioni sospette, previsti dalla Legge n. 197/91. Le modalità per l'adempimento dei suddetti obblighi sono rimesse, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del suddetto decreto, ad un apposito provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con le altre amministrazioni interessate, su proposta dell'UIC.
Nelle more del suddetto provvedimento attuativo, le norme disciplinanti gli obblighi antiriciclaggio per i mediatori creditizi e le altre categorie di soggetti interessate dal decreto in commento non sono operative.
L'iscrizione nell'Albo dei mediatori creditizi non richiede il pagamento di una tassa.